Contratto infermieri: proposta di revisione del sistema della retribuzione
Contratto infermieri: proposta di revisione del sistema della retribuzione da parte dell’ARAN, ecco i punti salienti della bozza.
È proseguita ieri 26 gennaio 2022 la trattativa per il rinnovo del Contratto Infermieri (CCNL comparto Sanità Pubblica), preceduta – nella serata di ieri dall’invio da parte dell’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, di una proposta di revisione del sistema della retribuzione, del sistema delle indennità, del lavoro straordinario, della pronta disponibilità e del trattamento economico nel nuovo sistema di classificazione.
La proposta illustrata dall’ARAN, ritenuta di semplificazione, prevede un meccanismo di cui vi riportiamo in sintesi i seguenti punti principali:
- La revisione dell’articolo sul lavoro straordinario, laddove viene prevista in particolare, tra alcune altre modifiche al precedente testo, una tariffa oraria unica diversificata per le tre tipologie classiche del diurno, del notturno o festivo e del notturno-festivo;
- Un nuovo articolato sul servizio di pronta disponibilità, nel quale viene previsto:
- Una indennità oraria di 1,80 euro/ora superando il concetto di valore legato ad un minimo di ore di pronta disponibilità;
- In caso di chiamata, una quota fissa su base annuale (non ancora definita) diversificata per gli scaglioni: “fino a 60 ore annuali”, “da 61 a 120 ore annuali”, “da 121 a 180 ore annuali” e “oltre 180 ore annuali;
- La stesura degli articoli del Capo I (Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari);
- La stesura degli articoli, ancora senza definizione delle somme, della indennità di specificità infermieristica e di quella di tutela dell’ammalato e promozione della salute;
- Una nuova “Indennità di turno e di servizio notturno”, la quale -sempre nelle intenzioni dell’Aran- dovrebbe riassorbire, nelle sue due componenti (turno e notturna), le precedenti indennità di turno, notturna, festiva e le previsioni del festivo infrasettimanale;
- Un nuovo articolato sulle “Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi”, che ricomprende la nuova indennità di pronto soccorso e le precedenti indennità legate al servizio prestato in specifici settori/reparti (ad esempio, intensiva, malattie infettive, dialisi, dipendenze, etc.), che prevede, anche in questo caso, una quota fissa mensile, ma riproporzionata in base alle assenze.
- La riproposizione, talvolta con modifiche, degli articoli che trattano le indennità di rischio radiologico e il riposo biologico, quella professionale specifica, l’indennità di polizia giudiziaria e l’indennità di bilinguismo.
Su questa ipotesi, premessa la necessità di approfondire e verificare le possibili ricadute determinate da un’eventuale applicazione dell’ipotesi formulata da Aran, le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno avanzato alcune prime considerazioni fra le quali, solo a titolo di esempio, vi riportiamo:
- “L’assoluta necessità di garantire una complessiva valorizzazione delle diverse indennità che al momento non abbiamo registrato nella proposta consegnataci, fermo restando che qualsiasi eventuale ipotesi di modifica del sistema delle indennità o degli altri istituti legati a quote di salario accessorio avvenga nel rispetto delle stesse somme attualmente corrisposte ai lavoratori che le percepiscono, al netto di eventuali condizioni di maggior favore derivanti dagli sviluppi della contrattazione nazionale”;
- “La necessità che la ridefinizione del sistema delle indennità colga le profonde modifiche intervenute in questi anni nell’organizzazione dei servizi ospedalieri, territoriali e della sanità penitenziaria“;
- “I fondi contrattuali non possono e non debbono farsi carico dei costi dello straordinario e dei servizi di pronta disponibilità in relazione all’uso distorto di tali istituti, utilizzati spesso per coprire carenze organiche nelle aziende”.
- Un sistema degli incarichi che preveda per l’Area dei professionisti della salute e dei funzionari l’attribuzione obbligatoria di un incarico a tutti questi lavoratori e che, nel contempo, assicuri la certezza che, una volta ottenuto l’incarico, anche tramite passaggio al livello superiore a quello di base, al professionista debba essere confermato o attribuito, al momento del rinnovo, lo stesso incarico o un incarico di pari valore economico;
- Lo sviluppo e l’evoluzione del sistema degli incarichi previsto dal CCNL 2016/2018, con il mantenimento e la valorizzazione degli incarichi di funzione organizzativi e professionali (coordinamento, di professionista e di esperto per l’area sanitaria, anche nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 43/2006);
- La Laurea Magistrale non può essere il requisito per gli incarichi di funzione e di posizione;
- Il salario di fascia acquisito non può essere trasposto e riassorbito all’interno del nuovo sistema di progressioni di carriera del “differenziale economico di professionalità”, al fine di non svantaggiare i lavoratori con maggiore esperienza ed anzianità di servizio.