CCNL comparto Sanità: le novità
È proseguita oggi 17 febbraio 2022 la trattativa sul rinnovo del CCNL comparto Sanità tra Aran, Confederazioni e Organizzazioni Sindacali. Facciamo il punto della situazione.
Questa mattina (7 febbraio 2022) al tavolo delle trattive per il rinnovo CCNL comparto sanità 2019-2021, ARAN e rappresentanze sindacali, hanno avuto modo di confrontarsi sulla bozza relativa al sistema degli incarichi, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri, l’ARAN ha inviato a tutte le OO.SS un documento approfondito sugli incarichi di funzione organizzativa e professionale.
LA POSIZIONE DI NURSIND:
In merito all’attribuzione di un incarico per tutto il personale dell’area dei professionisti sanitari e per l’area dei funzionari (amministrativi, tecnici, professionali, Assistenti Sociali oggi nel ruolo Socio-Sanitario) oltre che per l’area della Elevata Qualificazione NurSind si pone in disaccordo all’estensione di tale sistema anche ad altre aree, ritenendo che, questa attribuzione, comporti uno svilimento del senso degli incarichi, che attualmente sono riservati alle professioni laureate – Se vogliamo entrare in un’ottica di incarichi simili alla dirigenza, comprensivi di emolumenti anche accessori e svincolati da lavoro ausiliario e per mansioni, ma basati su obiettivi specifici, l’impianto proposto da ARAN va modificato, evitando un’attribuzione di incarichi senza alcun distinguo – commenta Andrea Bottega, segretario Nazionale NurSind.
L’altro aspetto riguarda i requisiti proposti da ARAN, per accedere agli incarichi di organizzazione per quanto riguarda l’area dei professionisti sanitari, ovvero il possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica e almeno cinque anni di esperienza professionale.
Per NurSind è imprescindibile la piena applicazione della legge 43 del 2006, che prevede la laurea per il professionista sanitario dirigente, mentre per il professionista sanitario coordinatore, è previsto il master di I° livello così come per il professionista sanitario specialista – Chiediamo che venga applicata la legge – evidenzia Bottega – attualmente il contratto non può andare oltre i limiti della normativa attuale.
Infine NurSind, torna a chiedere, che si ritorni all’impianto degli incarichi relativo al contratto 2016/2018, che prevedeva l’acquisizione di un master clinico di I° livello per l’infermiere specialista e della formazione regionale per l’infermiere esperto, mentre la bozza presentata da ARAN, tali requisiti sono in alternativa all’esperienza di 5 anni per ottenere un incarico di media ed elevata complessità di tipo professionale.
POSIZIONE DELLA FIALS
Bene che si stia andando, verso il conferimento degli incarichi professionali di base, subito dopo il periodo di prova, per tutti i professionisti della salute e dei funzionari – nessuno escluso -, pervenendo all’allineamento normativo e giuridico al Contratto della Dirigenza della Sanità e PTA, come da noi fortemente richiesto nella proposta contrattuale e sostenuto durante le attuali e specifiche trattative all’ARAN.
Ulteriore elemento positivo è stato la condivisione e l’accoglimento da parte dell’ARAN della nostra richiesta di considerare il mantenimento del maturato economico in essere in caso di vincita di concorso pubblico presso altra Azienda o Ente del SSN – (anni di esperienza e fasce economiche già acquisiste), come avviene nei casi di mobilità volontaria.
Un aspetto, questo, con carattere retroattivo, in considerazione che diverse Aziende Sanitarie non hanno applicato tale norma contrattuale, discriminando, di fatto, negli anni i tanti dipendenti, soprattutto se consideriamo coloro che dal nord riescono a rientrare a casa nelle regioni del sud, perdendo precedenti fasce economiche e anzianità di servizio utile alla progressione di carriera e con inquadramento solo alla posizione iniziale zero, con violazione da parte delle Aziende ed Enti del diritti al riconoscimento del maturato economico in essere al momento del trasferimento per vincita di concorso pubblico.
Nel merito del documento ARAN, relativo all’individuazione e conferimento degli incarichi funzionali, abbiamo rilevato come l’ARAN ha inteso condividere le richieste della FIALS, definendo sia gli incarichi di posizione per “l’area delle elevate professionalità”, di organizzazione (comprensivo quello di funzione di coordinamento) per “l’area delle professioni della salute e funzionari”, di “funzione professionale di base” per questi ultimi stessi operatori, oltre alla possibilità innovativa del conferimento degli incarichi di natura professionale anche per i dipendenti “dell’Area degli Assistenti” come dell’ ”Area degli operatori” con le differenti e relative graduazioni.
In specie, per l’Area delle professioni della salute e dei funzionari, gli “incarichi di organizzazione” prevedono la graduazione in due fasce economiche “Incarichi di complessità media” ed “Incarichi di complessità elevata”, mentre per le tipologie di incarichi professionali, vengono definite le seguenti graduazioni di fasce e valore economico di “Incarico di complessità di base”, e dopo 5 anni di anzianità la possibilità del conferimento dell’ “Incarico di complessità media” ed infine “Incarico di complessità elevata”.
Diverso il caso degli incarichi professionali per i dipendenti dell’Area degli Assistenti e quella degli Operatori, per i quali la proposta ARAN prevede la possibilità di conferimento di incarichi di base, di media ed elevata qualificazione solo dopo un’anzianità minima di servizio di 15 anni.
Per qualsiasi tipologia di conferimento di incarico, escluso quello professionale di base – viene riconosciuta una parte fissa ed una variabile.
Come FIALS, abbiamo rimarcato alcuni aspetti importanti che ci vedono ancora distanti dalle posizioni ARAN sull’articolato degli incarichi funzionali.
In particolare, abbiamo richiesto:
a. la creazione di un fondo contrattuale proprio e specifico per “Gli incarichi di funzione” e non più all’interno di quello attuale relativo alle “Condizioni di lavoro ed incarichi”;
b. la distinzione fra incarichi di funzione professionale per i dipendenti dell’Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari” ed incarico di responsabilità funzionale per i dipendenti dell’Area degli Assistenti e quella degli Operatori;
c. che le risorse economiche per gli incarichi di posizione – personale dell’”Area ad elevata qualificazione” – non rientrino nel fondo contrattuale degli incarichi ma sul bilancio aziendale;
d. di favorire il personale a tempo indeterminato per il conferimento degli incarichi di funzione rispetto a quello a tempo determinato;
e. che la selezione di conferimento degli incarichi deve essere attuata unicamente con la sola comparazione della documentazione presentata e non anche “eventuale colloquio” come previsto dall’ARAN;
f. che nel sistema degli incarichi di funzione deve essere confermata e valorizzata la “funzione di coordinamento per le professioni sanitarie” – l. 43/2006 – come anche per gli Assistenti Sociali in base alla normativa vigente dello stesso profilo professionale specifico;
g. che il requisito richiesto per gli incarichi di funzione – di organizzazione/coordinamento non può essere certamente quello della laurea magistrale o specialistica – titoli richiesti solo per i concorsi della dirigenza sanitaria e PTA – ma deve rimanere il sistema attuale di 5 anni di anzianità per tutti salvo la specificità normativa delle funzioni di coordinamento;
h. che per le “aree degli assistenti” e degli “operatori” la possibilità del conferimento degli incarichi di funzione professionale deve avvenire con il possesso massimo di 5 anni di anzianità rispetto ai 15 proposti dall’ARAN. Non sfugge a nessuno come vi sono tanti giovani nella sanità di queste Aree con capacità e titoli di studio e professionali oltre quelli previsti per l’accesso;
i. che per le tipologie dell’incarico di funzione professionale per l’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, successivo a quello di base, devono essere previsti, in alternativa ai 5 anni di anzianità per il conferimento dell’ “Incarico di complessità media” ed infine “Incarico di complessità elevata”, l’acquisizione delle competenze avanzate (ex professionista esperto) e quello dei master specialisti di 1° livello – ex professionista specializzato” – come previsto dall’all’attuale contratto nazionale vigente;
Rispetto a tutte le diverse tipologie di incarichi, abbiamo ancora ribadito la possibilità/diritto del conferimento di tali incarichi anche al personale a part-time senza alcuna limitazione in rapporto al valore economico dell’incarico da conferire – come da proposta ARAN –.
Nel merito della valutazione annuale del conferimento degli incarichi, abbiamo ancora una volta ribadito che non condividiamo che siano i dirigenti medici a valutare il personale di comparto, specie le professioni sanitarie e socio sanitarie – come avviene in diverse Aziende ed Enti a causa di un errato regolamento del ciclo della performance – ma abbiamo proposto, in considerazione della posizione di sovraordinati degli incarichi, che la valutazione debba essere fatta dal dirigente o responsabile di Area e ruolo e solo per gli incarichi di posizione dai dirigenti di area.
In sintesi, il personale di Unità operativa deve essere valutato dal proprio coordinatore se presente o diversamente incarico di organizzazione, il personale con incarico di coordinamento da personale sovraordinato di incarico di organizzazione se presente, e quest’ultimo dal dirigente di Area competente.
Abbiamo anche evidenziato come la normativa innovativa degli incarichi ha ricadute sulle relazioni sindacali e che devono essere riviste le tipologie di negoziazione di “confronto” e di “contrattazione” in modo che poi, anche a livello aziendale, si possa realmente calare, il contratto nazionale, con i miglioramenti opportuni e specifici.
L’ARAN non ha ancora definito e proposti i valori economici sia per gli aumenti stipendiali, sia per gli incarichi che per il nuovo sistema delle indennità accessorie, come anche per i passaggi all’interno della propria area – ex passaggi di fascia -.
Infine, come FIALS, abbiamo impegnato l’ARAN a sollecitare il Comitato di Settore Regioni – Sanità a definire l’integrazione dell’Atto di Indirizzo per lo stanziamento dell’ulteriore quota da parte delle Regioni – 0,55% del monte salari del 2018 per il sistema innovativo di classificazione e riordino professionale e lo 0.22% sul monte salari 2018 come aumento sostanziale dei fondi contrattuali aziendali.
Infine, come già chiesto precedentemente, abbiamo ribadito che al personale che sia stato conferito l’incarico di funzione deve anche essere riconosciuta la possibilità di ottenere la corresponsione anche dell’emolumento dello straordinario e non solo quello in pronta disponibilità.
Si pensi al periodo attuale pandemico, in cui anche il personale con funzioni di coordinamento, ad esempio, ha dovuto fare diverse ore di straordinario per garantire l’efficienza organizzativa dei nuovi reparti Covid.
POSIZIONE DI CGIL FP, CISL FP, UIL FPL:
Tra le nuove proposte di modifica sul sistema degli incarichi, abbiamo apprezzato alcune idee.
Di contro, dobbiamo evidenziare che sono ancora presenti nel testo posizioni ben poco condivisibili e, in alcuni casi, perfino in contrasto con il contenuto delle slides con le quali ci era stata presentata l’anteprima di tale sistema.
Nel dettaglio, il testo presentato prevede e conferma alcuni punti, quali:
– l’attribuzione di un incarico a tutto il personale appartenente all’area dei professionisti sanitari e dei funzionari e a quella della Elevata Qualificazione (al momento vuota), con la previsione di un “incarico di Base di tipo professionale” per tutto il personale che, ad oggi, ha meno di 5 anni di servizio e/o per coloro che attualmente non rivestono nessun incarico;
– L’incarico di base è automatico e non prevede valutazione individuale di fine incarico;
– la possibilità, dopo 5 anni, di concorrere ad un incarico di media o elevata complessità sia di tipo organizzativo che professionale.
– gli incarichi di coordinamento sono confermati e rientrano negli incarichi di tipo organizzativo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 43/2006 e di cui al CCNL 2016-2018;
– Sempre a regime si prevede la possibilità di assegnare incarichi di tipo professionale, di base, media ed elevata complessità anche per l’area degli assistenti e per l’area degli operatori di tutti i ruoli (amministrativo, tecnico, professionale, sociosanitario), in base ai modelli organizzativi aziendali.
A fronte di questo quadro complessivo, abbiamo ribadito con forza il nostro fermo dissenso in particolare sul fatto che:
– per gli incarichi di elevata qualificazione e per quelli di funzione organizzativa viene ancora previsto come requisito di accesso la laurea magistrale/specialista, che invece rappresenta notoriamente il requisito di accesso alla dirigenza;
– negli incarichi di tipo professionale dell’area sanitaria, contrariamente a quanto c’era stato precedentemente assicurato, non sono ancora rientrati nel testo proposto gli incarichi di specialista ed esperto;
– sempre per gli incarichi di tipo professionale viene indicata per l’accesso una anzianità di servizio di cinque anni come requisito alternativo ai master della Legge 43/2006
– nel testo, pur confermando l’incarico di coordinamento, non viene fatto nessun richiamo specifico a questa funzione nella descrizione delle attività organizzative;
– per gli incarichi di base nell’area dei professionisti e dei funzionari viene previsto solo una indennità fissa senza ulteriore possibilità di graduazione;
– non compare per tutte le tipologie, al fine del computo dei periodi lavorati utili all’attribuzione degli incarichi, la valorizzazione dei periodi prestati presso strutture private convenzionate e accreditate;
– per la tipologia di incarico professionale dell’area degli assistenti e di quella degli operatori abbiamo rilevato come il requisito di accesso dei 15 anni di anzianità per l’accesso sia troppo elevato;
– non viene previsto uno specifico fondo per gli incarichi e, tantomeno, non si comprende con quali risorse si intendono finanziare gli incarichi di alta specializzazione introdotti dalla legge, per i quali -nel testo Aran- l’accesso dall’esterno prevede anche l’assegnazione contemporanea di un incarico.
In definitiva, pur ritenendo un importante risultato l’attribuzione di un incarico a tutti i futuri afferenti all’area dei professionisti e dei funzionari, riteniamo che il testo contenga ancora diversi punti da modificare e migliorare, sui quali ci siamo riservati ulteriori valutazioni unitarie all’esito dell’opportuno approfondimento del testo Aran.
Il prossimo incontro è stato fissato per il prossimo 22 Febbraio e sarà preceduto, come comunicatoci, dall’invio di un testo più complessivo su buona parte degli argomenti trattati finora.